{"id":24157,"date":"2025-09-14T17:39:54","date_gmt":"2025-09-14T09:39:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/?p=24157"},"modified":"2026-08-25T02:07:56","modified_gmt":"2026-08-24T18:07:56","slug":"libro-bianco-sulla-conformita-alle-norme-ue-ppwr-dagli-articoli-allesecuzione-lista-di-controllo-marchio-importatore-edizione-2025-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/libro-bianco-sulla-conformita-alle-norme-ue-ppwr-dagli-articoli-allesecuzione-lista-di-controllo-marchio-importatore-edizione-2025-2026\/","title":{"rendered":"Libro bianco sulla conformit\u00e0 alla PPWR dell'UE: dagli articoli alla checklist operativa (edizione per importatori e marchi, 2025-2026)"},"content":{"rendered":"<div class=\"bioleader-note-box\">\n<p><strong>Nota di revisione:<\/strong> Questo articolo \u00e8 stato aggiornato dopo la data di applicazione del 12 agosto 2026 PPWR per riflettere lo stato di applicazione attuale del regolamento, la guida della Commissione europea del giugno 2026, le FAQ della Commissione dell'agosto 2026 PPWR, i tre valori limite PFAS e l'approccio di applicazione graduale, le regole di transizione delle scorte PFAS, le date condizionali per la riciclabilit\u00e0 e il contenuto di riciclato, le tempistiche di etichettatura armonizzata, gli obblighi degli importatori e le successive correzioni alla decisione di esecuzione (UE) 2026\/1425 della Commissione.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bioleader-summary-card\">\n<p><strong>Riepilogo rapido:<\/strong> Il regolamento (UE) 2025\/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, comunemente noto come PPWR dell'UE, \u00e8 entrato in vigore l' <strong>11 febbraio 2025<\/strong> e si applica dal <strong>12 agosto 2026<\/strong>.<\/p>\n<p>Il PPWR dell'UE \u00e8 ora applicabile, ma molti requisiti operativi hanno date di applicazione successive o condizionali separate. Per gli imballaggi a contatto con gli alimenti, i limiti PFAS di cui all'articolo 5, paragrafo 5, si applicano dal 12 agosto 2026. La guida 2026 della Commissione prevede inoltre un approccio di applicazione graduale che inizia con lo screening del fluoro totale e conferma che non esiste una transizione speciale di esaurimento delle scorte per gli imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS immessi sul mercato dell'UE dopo tale data.<\/p>\n<p>Importatori, produttori, operatori di marchi propri, distributori e fornitori di imballaggi dovrebbero preparare fascicoli tecnici a livello di prodotto, documentazione di conformit\u00e0, dati di tracciabilit\u00e0, prove PFAS per gli imballaggi a contatto con gli alimenti e piani di attuazione per riciclabilit\u00e0, contenuto di riciclato, etichettatura, compostabilit\u00e0, minimizzazione degli imballaggi, EPR e requisiti di cauzione.<\/p>\n<p>Diverse scadenze importanti sono condizionali. I gradi di riciclabilit\u00e0 A, B o C diventano generalmente obbligatori dal <strong>1\u00b0 gennaio 2030 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dei pertinenti atti delegati, se successivo<\/strong>. I requisiti di contenuto di riciclato per la plastica si applicano dal <strong>1\u00b0 gennaio 2030 o tre anni dopo l'entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione, se successivo<\/strong>.<\/p>\n<p>La scadenza della Commissione per l'adozione di norme di etichettatura armonizzate non coincide con la data in cui ogni imballaggio deve recare l'etichetta definitiva. La maggior parte delle etichette armonizzate sui materiali di imballaggio si applica dal <strong>12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dei pertinenti atti di esecuzione, se successivo<\/strong>.<\/p>\n<p>Per la disponibilit\u00e0 di certificati specifici del prodotto, rapporti di prova e ambito dei documenti, gli acquirenti dovrebbero consultare la pagina <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/certificato\/\" target=\"_blank\"><strong>Bioleader\u00ae certificati e rapporti di prova<\/strong><\/a> e richiedere conferma per lo SKU selezionato e il mercato di destinazione.<\/p>\n<p><strong>Nota di conformit\u00e0:<\/strong> Questo articolo \u00e8 una guida all'implementazione e all'approvvigionamento. Non sostituisce la valutazione di conformit\u00e0 specifica del prodotto, la revisione nazionale del EPR o la consulenza legale professionale.<\/p>\n<\/div>\n<section>\n<h2>Sintesi esecutiva: cosa devi fare e entro quando<\/h2>\n<p><strong>Per importatori e marchi privati, la conformit\u00e0 al PPWR \u00e8 un progetto di dati di prodotto e controllo dei fornitori, non solo un progetto di progettazione degli imballaggi.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Conoscere la legge:<\/strong> Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio \u00e8 il <strong>Regolamento (UE) 2025\/40<\/strong>. \u00c8 stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il <strong>22 gennaio 2025<\/strong>, \u00e8 entrato in vigore l' <strong>11 febbraio 2025<\/strong>, e si applica dal <strong>12 agosto 2026<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Preparare i fascicoli di conformit\u00e0:<\/strong> I produttori devono completare la valutazione di conformit\u00e0 applicabile, preparare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e redigere la dichiarazione di conformit\u00e0 UE. Gli importatori devono verificare che le fasi richieste siano state completate prima di immettere gli imballaggi sul mercato dell'UE.<\/li>\n<li><strong>Progettare per il riciclo:<\/strong> Gli imballaggi devono raggiungere i gradi di riciclabilit\u00e0 <strong>A, B o C<\/strong> dal <strong>1\u00b0 gennaio 2030 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dei pertinenti atti delegati, se successivo<\/strong>. Dal <strong>1\u00b0 gennaio 2038<\/strong>, gli imballaggi devono generalmente raggiungere il grado A o B.<\/li>\n<li><strong>Pianificare il riciclo su larga scala:<\/strong> Oltre ai requisiti di progettazione per il riciclo, il requisito di riciclo su larga scala \u00e8 previsto dal <strong>1\u00b0 gennaio 2035 o cinque anni dopo l'entrata in vigore dei pertinenti atti di esecuzione, se successivo<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Prepararsi al contenuto riciclato obbligatorio:<\/strong> I minimi per il 2030 sono <strong>30% per gli imballaggi a contatto con gli alimenti PET<\/strong>, <strong>10% per altri imballaggi in plastica a contatto con gli alimenti<\/strong>, <strong>30% per le bottiglie per bevande in plastica monouso<\/strong>, e <strong>35% per altri imballaggi in plastica<\/strong>, fatte salve le esenzioni applicabili e la data condizionata di cui all'articolo 7.<\/li>\n<li><strong>Verificare i formati compostabili:<\/strong> Entro il <strong>12 febbraio 2028<\/strong>, le bustine di t\u00e8, caff\u00e8 o altre bevande permeabili, le unit\u00e0 monouso morbide dopo l'uso e le etichette adesive applicate a frutta e verdura devono essere conformi alla norma applicabile per il compostaggio industriale. La compatibilit\u00e0 con il compostaggio domestico \u00e8 inoltre richiesta laddove uno Stato membro lo richieda.<\/li>\n<li><strong>Distinguere le scadenze normative dalle scadenze aziendali:<\/strong> Il set PPWR <strong>12 agosto 2026<\/strong> come termine legale per l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione per le etichette armonizzate sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. La maggior parte delle etichette sui materiali di imballaggio si applica dal <strong>12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti pertinenti, se successivo<\/strong>. Le aziende dovrebbero verificare lo stato di pubblicazione e di entrata in vigore degli atti di esecuzione applicabili prima di finalizzare le opere grafiche.<\/li>\n<li><strong>Rivedere l'esposizione al DRS:<\/strong> Entro il <strong>1 gennaio 2029<\/strong>, gli Stati membri devono garantire almeno il 90% di raccolta separata in peso per specifiche bottiglie per bevande in plastica monouso e contenitori per bevande in metallo monouso con capacit\u00e0 fino a tre litri, fatte salve le esenzioni PPWR.<\/li>\n<li><strong>Controllare PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti:<\/strong> Dal <strong>12 agosto 2026<\/strong>, l'articolo 5, paragrafo 5, ha applicato tre valori limite PFAS: <strong>25 ppb per un singolo PFAS mirato<\/strong>, <strong>250 ppb per la somma di PFAS mirati<\/strong>, e <strong>50 ppm per PFAS, inclusi i PFAS polimerici<\/strong>. La guida della Commissione del 2026 raccomanda un approccio di applicazione graduale che inizia con lo screening del fluoro totale.<\/li>\n<li><strong>Utilizzare dati di mercato aggiornati:<\/strong> Eurostat ha riferito che l'UE ha generato <strong>79,7 milioni di tonnellate<\/strong> di rifiuti di imballaggio nel 2023, pari a <strong>177.8 kg per persona<\/strong>. L'UE ha riciclato <strong>42.1%<\/strong> dei rifiuti di imballaggio in plastica generati quell'anno.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"bioleader-note-box\">\n<p><strong>Aggiornamento sull'implementazione 2026:<\/strong> Il 10 giugno 2026, la Commissione europea ha pubblicato una guida ufficiale per il Regolamento (UE) 2025\/40. Il 3 agosto 2026, la Direzione Generale per l'Ambiente della Commissione ha inoltre pubblicato una FAQ ufficiale PPWR che affronta questioni pratiche di implementazione. Gli operatori economici dovrebbero leggere il Regolamento insieme alle ultime guide e FAQ della Commissione, continuando a monitorare gli atti delegati, gli atti di esecuzione, le norme armonizzate e le misure nazionali.<\/p>\n<\/div>\n<p>Gli acquirenti del settore foodservice che cercano una versione pi\u00f9 breve per l'approvvigionamento dei prodotti possono anche consultare la <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/lista-di-controllo-degli-imballaggi-per-il-settore-alimentare-ppwr-2026\/\" target=\"_blank\"><strong>PPWR checklist 2026 per gli acquirenti di imballaggi per il foodservice<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Per grafici, cronologie e fogli di lavoro per l'implementazione, scarica il white paper di accompagnamento. Questo articolo online contiene le ultime correzioni di agosto 2026 e dovrebbe essere utilizzato insieme al PDF originale.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/PPWR_Compliance_WhitePaper_FullReport.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Scarica il PDF del White Paper sulla conformit\u00e0 PPWR UE<\/strong><\/a><\/p>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>1) Ambito e ruoli: perch\u00e9 importatori e marchi hanno doveri di prima linea<\/h2>\n<p><strong>Un importatore UE pu\u00f2 immettere imballaggi sul mercato solo dopo aver verificato la valutazione di conformit\u00e0 del produttore, la documentazione tecnica, l'etichettatura e i requisiti di rintracciabilit\u00e0.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ampia applicabilit\u00e0:<\/strong> PPWR si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e ai rifiuti di imballaggio generati da attivit\u00e0 industriali, commerciali, di vendita al dettaglio, di distribuzione, di servizi, d'ufficio e domestiche.<\/li>\n<li><strong>Responsabilit\u00e0 del produttore:<\/strong> I produttori possono immettere sul mercato solo imballaggi conformi. Devono completare la procedura di valutazione della conformit\u00e0 applicabile, preparare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e redigere la dichiarazione di conformit\u00e0 UE.<\/li>\n<li><strong>Responsabilit\u00e0 dell'importatore:<\/strong> Prima di immettere imballaggi sul mercato, gli importatori devono verificare che il produttore abbia completato la valutazione della conformit\u00e0, preparato la documentazione tecnica, rispettato i requisiti di etichettatura applicabili e fornito i documenti richiesti.<\/li>\n<li><strong>Conseguenza del marchio proprio:<\/strong> Un importatore o distributore che immette imballaggi sul mercato con il proprio nome o marchio, o che modifica imballaggi in un modo che pu\u00f2 influire sulla conformit\u00e0, pu\u00f2 essere trattato come produttore ai sensi dell'articolo 21, fatte salve le eccezioni specifiche del Regolamento.<\/li>\n<li><strong>Tracciabilit\u00e0:<\/strong> L'imballaggio deve riportare un tipo, un lotto, un numero di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione. Le informazioni sull'identit\u00e0 del produttore e dell'importatore devono inoltre essere fornite nella forma consentita dal regolamento.<\/li>\n<li><strong>Conservazione dei documenti:<\/strong> La dichiarazione scritta di conformit\u00e0 e la documentazione tecnica devono generalmente essere conservate per <strong>cinque anni<\/strong> dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e per <strong>dieci anni<\/strong> dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio riutilizzabile.<\/li>\n<li><strong>Segnalazione della responsabilit\u00e0 del produttore:<\/strong> Quando un produttore immette sul mercato di uno Stato membro meno di 10 tonnellate di imballaggi durante un anno solare, possono applicarsi le informazioni semplificate specificate nell'allegato IX. Le informazioni pertinenti sono presentate entro il 1\u00b0 giugno per l'intero anno solare precedente, fatte salve le modalit\u00e0 nazionali di registrazione e segnalazione.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"bioleader-key-takeaway\">\n<p><strong>Azione di implementazione:<\/strong> Nominare un PPWR Owner interno con l'autorit\u00e0 di fermare importazioni, lanci o approvazioni di grafiche quando la documentazione tecnica, le prove di conformit\u00e0, le informazioni di tracciabilit\u00e0 o il supporto alle dichiarazioni sono incompleti.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>2) Progettazione per il riciclo e gradi di riciclabilit\u00e0<\/h2>\n<p><strong>I gradi di riciclabilit\u00e0 PPWR A, B e C diventano condizioni di accesso al mercato dal 1\u00b0 gennaio 2030 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dei pertinenti atti delegati, a seconda di quale data sia successiva.<\/strong><\/p>\n<p>PPWR introduce un sistema di riciclabilit\u00e0 a fasi piuttosto che un requisito fisso immediato.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Gate di progettazione per il riciclo 2030:<\/strong> Dal <strong>1\u00b0 gennaio 2030 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, a seconda di quale data sia successiva<\/strong>, l'imballaggio non pu\u00f2 essere immesso sul mercato a meno che non soddisfi il grado di riciclabilit\u00e0 A, B o C.<\/li>\n<li><strong>Gate di riciclo su scala 2035:<\/strong> L'imballaggio deve inoltre essere riciclabile su scala dal <strong>1\u00b0 gennaio 2035 o cinque anni dopo l'entrata in vigore dei pertinenti atti di esecuzione, se successivo<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Gate di prestazioni superiori 2038:<\/strong> Dal <strong>1\u00b0 gennaio 2038<\/strong>, l'imballaggio generalmente non pu\u00f2 essere immesso sul mercato a meno che non soddisfi il grado A o B.<\/li>\n<li><strong>Atti delegati:<\/strong> La Commissione deve adottare i criteri dettagliati di progettazione per il riciclo e la metodologia dei gradi di prestazione entro il <strong>1\u00b0 gennaio 2028<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L'allegato II stabilisce il quadro dei gradi di prestazione. Il grado C rappresenta l'imballaggio riciclabile in peso almeno al 70%, mentre l'imballaggio al di sotto della soglia del grado C \u00e8 trattato come tecnicamente non riciclabile nel quadro di classificazione. I criteri di valutazione dettagliati per ciascuna categoria di imballaggio dipenderanno da futuri atti delegati e di esecuzione.<\/p>\n<p>Per i prodotti in fibra rivestita, gli acquirenti dovrebbero valutare il corpo, il rivestimento, il coperchio, l'etichetta, l'adesivo e il sistema di stampa piuttosto che considerare la carta automaticamente riciclabile. La <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/imballaggi-alimentari-in-carta\/\" target=\"_blank\"><strong>pagina delle soluzioni per imballaggi alimentari in carta<\/strong><\/a> di Bioleader\u00ae mostra la gamma di costruzioni di bicchieri, ciotole, scatole e contenitori di carta che possono richiedere valutazioni separate del rivestimento e del fine vita.<\/p>\n<h3>Azioni per importatori e marchi<\/h3>\n<ol>\n<li>Mappare ogni SKU alla pertinente categoria di imballaggio PPWR e al materiale predominante.<\/li>\n<li>Identificare i componenti che possono interferire con la raccolta, la selezione o il riciclo, inclusi etichette, finestre, chiusure, rivestimenti, adesivi, pigmenti e sistemi di stampa.<\/li>\n<li>Verificare se i componenti possono essere separati senza strumenti specializzati.<\/li>\n<li>Raccogliere prove sulla selezionabilit\u00e0, la compatibilit\u00e0 dei materiali e il percorso di riciclo previsto.<\/li>\n<li>Monitorare i futuri atti delegati piuttosto che assegnare un grado A, B o C legalmente definitivo prima che i criteri ufficiali siano disponibili.<\/li>\n<li>Dare priorit\u00e0 alla riprogettazione degli SKU che potrebbero scendere al di sotto della soglia del grado C.<\/li>\n<\/ol>\n<figure class=\"wp-block-image alignnone\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-24163 bioleader-blog-image\" title=\"PPWR conformit\u00e0 regolamento imballaggi UE\" src=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/PPWR-compliance-EU-packaging-regulation.jpg\" alt=\"PPWR conformit\u00e0 regolamento imballaggi UE per gradi di riciclabilit\u00e0, contenuto riciclato, etichettatura e obblighi dell&#039;importatore\" width=\"1536\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/PPWR-compliance-EU-packaging-regulation.jpg 1536w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/PPWR-compliance-EU-packaging-regulation-600x400.jpg 600w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/PPWR-compliance-EU-packaging-regulation-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/PPWR-compliance-EU-packaging-regulation-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/PPWR-compliance-EU-packaging-regulation-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/PPWR-compliance-EU-packaging-regulation-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1536px) 100vw, 1536px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">PPWR conformit\u00e0 regolamento imballaggi UE<\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>3) Contenuto riciclato obbligatorio negli imballaggi in plastica<\/h2>\n<p><strong>Gli obiettivi di contenuto riciclato PPWR sono calcolati per tipo e formato di imballaggio come media annuale per ciascun stabilimento di produzione.<\/strong><\/p>\n<p>L'articolo 7 stabilisce percentuali minime di contenuto riciclato post-consumo per le parti in plastica degli imballaggi.<\/p>\n<table class=\"bioleader-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Categoria di imballaggio in plastica<\/th>\n<th>Minimo 2030<\/th>\n<th>Minimo 2040<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Imballaggi a contatto con gli alimenti con PET come componente principale, esclusi i contenitori per bevande in plastica monouso<\/td>\n<td>30%<\/td>\n<td>50%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Imballaggi a contatto con gli alimenti realizzati in plastica diversa da PET, esclusi i contenitori per bevande in plastica monouso<\/td>\n<td>10%<\/td>\n<td>25%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Contenitori per bevande in plastica monouso<\/td>\n<td>30%<\/td>\n<td>65%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Altri imballaggi in plastica<\/td>\n<td>35%<\/td>\n<td>65%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"bioleader-note-box\">\n<p><strong>Data 2030 condizionale:<\/strong> I requisiti di contenuto riciclato per il 2030 si applicano a partire dal <strong>1\u00b0 gennaio 2030 o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, a seconda di quale data sia successiva<\/strong>. Gli acquirenti non dovrebbero presentare il 1\u00b0 gennaio 2030 come una data incondizionata senza questa qualifica.<\/p>\n<\/div>\n<p>La Commissione deve adottare la metodologia pi\u00f9 ampia PPWR per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato, inclusi i criteri di sostenibilit\u00e0 per le tecnologie di riciclaggio, entro il <strong>31 dicembre 2026<\/strong>.<\/p>\n<h3>Distinzione importante per il 2026: Decisione (UE) 2026\/1425<\/h3>\n<p><strong>La decisione di esecuzione (UE) 2026\/1425 della Commissione si applica alle bottiglie per bevande in plastica monouso ai sensi della direttiva sulla plastica monouso, non a ogni categoria di imballaggio in plastica ai sensi di PPWR.<\/strong><\/p>\n<p>La decisione di esecuzione (UE) 2026\/1425 della Commissione \u00e8 stata adottata il 30 giugno 2026 e pubblicata il 3 luglio 2026. Essa stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la rendicontazione del contenuto di plastica riciclata in <strong>bottiglie per bevande in plastica monouso ai sensi della direttiva (UE) 2019\/904<\/strong>.<\/p>\n<p>Successive rettifiche sono state pubblicate il <strong>20 luglio 2026<\/strong> e <strong>31 luglio 2026<\/strong>. La prima ha sostituito gli allegati della decisione, e la rettifica successiva ha sostituito l'allegato II. Gli acquirenti e i team di conformit\u00e0 che fanno affidamento su questa decisione dovrebbero utilizzare l'ultima versione corretta su EUR-Lex piuttosto che una copia scaricata in precedenza.<\/p>\n<p>Questa decisione \u00e8 rilevante per le bottiglie per bevande, ma non dovrebbe essere trattata come la metodologia completa dell'articolo 7 per tutti gli imballaggi in plastica ai sensi di PPWR. L'atto di esecuzione pi\u00f9 ampio PPWR \u00e8 un requisito legale separato.<\/p>\n<p>PLA dovrebbe anche essere trattato separatamente dalle plastiche con contenuto riciclato. La <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/tazze-trasparenti-pla-compostabili\/\" target=\"_blank\"><strong>pagina della soluzione per bicchieri trasparenti PLA<\/strong><\/a> riguarda i bicchieri per bevande fredde a base vegetale la cui compostabilit\u00e0 e limitazioni di temperatura richiedono un fascicolo probatorio diverso dagli imballaggi in PET riciclato.<\/p>\n<h3>Azioni per importatori e marchi<\/h3>\n<ul>\n<li>Identificare quale categoria di destinazione dell'articolo 7 si applica a ciascun formato di imballaggio in plastica.<\/li>\n<li>Confermare se si applica un'esenzione ai sensi dell'articolo 7.<\/li>\n<li>Raccogliere le dichiarazioni sul materiale riciclato post-consumo e i registri della catena di custodia.<\/li>\n<li>Registrare lo stabilimento di produzione e la base di calcolo della media annuale.<\/li>\n<li>Confermare che le plastiche a contatto con gli alimenti riciclate soddisfino i requisiti separati per il contatto con gli alimenti.<\/li>\n<li>Includere nei contratti di acquisto i diritti di notifica delle modifiche da parte del fornitore e i diritti di audit.<\/li>\n<li>Non utilizzare la decisione (UE) 2026\/1425 come unica metodologia per gli imballaggi non bottiglia.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>4) Articoli compostabili: limitati, specifici e datati<\/h2>\n<p><strong>PPWR non richiede che tutti gli imballaggi per il servizio alimentare siano compostabili; la compostabilit\u00e0 obbligatoria si applica solo a formati di imballaggio specificati ai sensi dell'articolo 9.<\/strong><\/p>\n<p>Entro il <strong>12 febbraio 2028<\/strong>, i seguenti devono essere compatibili con lo standard applicabile per il compostaggio in condizioni controllate industrialmente negli impianti di trattamento dei rifiuti organici:<\/p>\n<ul>\n<li>Bustine di t\u00e8, caff\u00e8 o altre bevande permeabili, destinate a essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto.<\/li>\n<li>Unit\u00e0 monouso a sistema soft after-use contenenti t\u00e8, caff\u00e8 o un'altra bevanda e destinate a essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto.<\/li>\n<li>Etichette adesive applicate a frutta e verdura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Laddove richiesto da uno Stato membro, questi articoli devono anche essere compatibili con gli standard applicabili per il compostaggio domestico.<\/p>\n<p>La guida della Commissione del giugno 2026 chiarisce che l'articolo 9 \u00e8 neutrale rispetto ai materiali. Pu\u00f2 applicarsi a bustine di t\u00e8, caff\u00e8 o altre unit\u00e0 monouso qualificate a base di carta cos\u00ec come a base di plastica.<\/p>\n<p>Gli Stati membri possono anche richiedere che selezionati formati di imballaggio aggiuntivi siano compostabili laddove esistano sistemi compatibili di raccolta e trattamento dei rifiuti organici, soggetti all'articolo 9, paragrafo 2.<\/p>\n<p>Altri imballaggi biodegradabili o compostabili non dovrebbero essere automaticamente considerati al di fuori dei requisiti di riciclabilit\u00e0. La categoria esatta dell'articolo 9, la costruzione del prodotto e le condizioni nazionali di gestione dei rifiuti devono essere esaminate.<\/p>\n<p>Per un flusso di lavoro di verifica del prodotto finito, gli acquirenti possono consultare <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/oltre-il-greenwashing-come-verificare-gli-imballaggi-alimentari-veramente-compostabili-nel-2025\/\" target=\"_blank\"><strong>come verificare gli imballaggi alimentari veramente compostabili<\/strong><\/a> prima di fare affidamento su un certificato di materia prima o su una dichiarazione generica di biodegradabilit\u00e0.<\/p>\n<div class=\"bioleader-key-takeaway\">\n<p><strong>Azione:<\/strong> Per gli SKU pertinenti di t\u00e8, caff\u00e8, bevande e prodotti freschi, verificare la conformit\u00e0 del prodotto finito allo standard di compostaggio industriale applicabile. Conservare le prove tecniche che coprano la formulazione completa, lo spessore, il rivestimento, l'inchiostro, l'adesivo e la costruzione dell'etichetta. La certificazione del prodotto pu\u00f2 essere utilizzata ove pertinente, ma il suo ambito deve corrispondere allo SKU finito.<\/p>\n<\/div>\n<p>Coltelli, forchette, cucchiai, involucri e kit compostabili dovrebbero anche essere valutati a livello di prodotto finito. Gli acquirenti che esaminano questi formati possono confrontare le configurazioni disponibili nella <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/categoria-di-prodotto\/posate-biodegradabili-e-compostabili\/\" target=\"_blank\"><strong>categoria di posate biodegradabili e compostabili<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Per un contesto normativo pi\u00f9 ampio, vedere <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/come-le-normative-globali-sugli-imballaggi-nel-2025-2026-stanno-trasformando-lindustria-delle-stoviglie-biodegradabili\/\" target=\"_blank\"><strong>come le normative globali sugli imballaggi stanno cambiando il settore delle stoviglie biodegradabili<\/strong><\/a>.<\/p>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>5) Etichettatura e supporti dati digitali<\/h2>\n<p><strong>La scadenza legale per l'adozione da parte della Commissione di regole armonizzate di etichettatura non \u00e8 la stessa data in cui ogni imballaggio deve portare l'etichetta finale.<\/strong><\/p>\n<p>La tempistica di etichettatura PPWR contiene date separate per l'elaborazione delle regole da parte della Commissione e per l'implementazione da parte delle imprese. Poich\u00e9 la scadenza legale del 12 agosto 2026 per l'elaborazione delle regole \u00e8 ormai trascorsa, le imprese dovrebbero verificare lo stato di pubblicazione e di entrata in vigore degli atti di esecuzione applicabili prima di finalizzare nuove grafiche o sistemi di etichettatura digitale.<\/p>\n<table class=\"bioleader-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Requisito<\/th>\n<th>Data pertinente<\/th>\n<th>Significato pratico<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Atti di esecuzione della Commissione per etichette e formati di imballaggio armonizzati<\/td>\n<td>Termine legale: 12 agosto 2026<\/td>\n<td>Il PPWR ha fissato il 12 agosto 2026 come termine per la Commissione per definire il sistema di etichettatura. Le aziende dovrebbero verificare lo stato attuale di pubblicazione e di entrata in vigore degli atti di esecuzione applicabili prima di finalizzare le grafiche.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Metodologia della Commissione per l'identificazione dei materiali di imballaggio tramite marcatura digitale aperta standardizzata<\/td>\n<td>Termine legale: 12 agosto 2026<\/td>\n<td>Il PPWR ha fissato il 12 agosto 2026 come termine per la regolamentazione della Commissione. La metodologia \u00e8 intesa ad affrontare l'identificazione dei materiali, inclusi gli imballaggi compositi e i componenti integrati o separati. Le aziende dovrebbero confermare lo stato attuale degli atti di esecuzione prima dell'uso operativo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali di imballaggio<\/td>\n<td>Dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dei pertinenti atti di esecuzione, a seconda di quale data sia successiva<\/td>\n<td>Gli imballaggi immessi sul mercato devono riportare l'etichetta armonizzata applicabile, fatte salve l'ambito di applicazione e le esenzioni.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Etichetta sul contenuto di riciclato o plastica biobased, quando esposta volontariamente<\/td>\n<td>Dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione, a seconda di quale data sia successiva<\/td>\n<td>L'indicazione e l'etichetta devono seguire le specifiche PPWR e la metodologia applicabile dell'articolo 7.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Etichetta per imballaggi riutilizzabili e informazioni digitali<\/td>\n<td>Dal 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l'entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione, a seconda di quale data sia successiva<\/td>\n<td>Gli imballaggi riutilizzabili devono riportare l'etichetta applicabile e ulteriori informazioni sul sistema di riutilizzo potrebbero dover essere accessibili tramite un codice QR o un altro supporto digitale aperto.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Etichette per i contenitori per rifiuti<\/td>\n<td>Entro il 12 agosto 2028 o 30 mesi dopo l'adozione dei pertinenti atti di esecuzione, a seconda di quale data sia successiva<\/td>\n<td>Gli Stati membri devono garantire che i contenitori per la raccolta utilizzino etichette armonizzate per le frazioni di materiale.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Identificazione digitale delle sostanze preoccupanti<\/td>\n<td>Metodologia della Commissione prevista entro il 1\u00b0 gennaio 2030<\/td>\n<td>La futura metodologia deve supportare l'identificazione delle sostanze preoccupanti tramite tecnologie di marcatura digitale aperta standardizzate.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Gli imballaggi fabbricati nell'UE o importati prima delle pertinenti scadenze di etichettatura dell'articolo 12 possono essere immessi sul mercato durante il periodo transitorio specificato nell'articolo 12, paragrafo 12.<\/p>\n<p>La conformit\u00e0 dell'etichettatura deve essere inoltre coordinata con il controllo delle dichiarazioni ambientali. La <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/regole-dellue-sul-greenwashing-degli-imballaggi-alimentari\/\" target=\"_blank\"><strong>guida alle norme UE anti-greenwashing 2026<\/strong><\/a> spiega perch\u00e9 icone, dichiarazioni, nomi di prodotti, marchi di certificazione e design visivo non devono implicare prestazioni ambientali oltre le prove disponibili.<\/p>\n<h3>Azioni per importatori e marchi<\/h3>\n<ul>\n<li>Riservare spazio ragionevole per etichette e supporti digitali nei nuovi modelli grafici.<\/li>\n<li>Non stampare un'etichetta speculativa \u201cUE PPWR\u201d prima che le specifiche ufficiali siano confermate.<\/li>\n<li>Archiviare i dati sulla composizione dei materiali a livello di componente.<\/li>\n<li>Preparare codici prodotto, identificatori EPR, stato DRS, dati sul sistema di riutilizzo e informazioni sullo smaltimento in un database controllato.<\/li>\n<li>Garantire che le informazioni digitali rimangano aggiornate dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio.<\/li>\n<li>Evitare simboli o dichiarazioni che possano confondere i consumatori con il sistema di etichettatura armonizzato.<\/li>\n<li>Conservare i registri di approvazione delle grafiche e documentare le prove a sostegno di ogni dichiarazione ambientale.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>6) DRS, raccolta separata e obiettivi di riciclaggio<\/h2>\n<p><strong>L'obiettivo di raccolta 90% del PPWR si applica a formati di bevande specifici a livello di Stato membro, non a ogni tipo di imballaggio per il settore alimentare.<\/strong><\/p>\n<h3>Sistemi di deposito e restituzione<\/h3>\n<p>Entro il <strong>1 gennaio 2029<\/strong>, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire la raccolta separata di almeno <strong>90% in peso all'anno<\/strong> di:<\/p>\n<ul>\n<li>Bottiglie per bevande in plastica monouso con capacit\u00e0 fino a tre litri.<\/li>\n<li>Contenitori per bevande in metallo monouso con capacit\u00e0 fino a tre litri.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli Stati membri devono istituire sistemi di deposito e restituzione per i formati pertinenti, salvo che si applichi una specifica esenzione PPWR. Alcune categorie di bevande sono escluse dall'ambito DRS obbligatorio e gli Stati membri che soddisfano le condizioni richieste possono richiedere un'esenzione.<\/p>\n<p>La guida della Commissione del giugno 2026 conferma che l'obiettivo 90% si applica a livello di Stato membro anche quando un paese utilizza sistemi DRS regionali o subnazionali.<\/p>\n<h3>Obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio<\/h3>\n<p>Il PPWR mantiene i seguenti obiettivi di riciclaggio UE per il 2030:<\/p>\n<table class=\"bioleader-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Materiale<\/th>\n<th>Obiettivo minimo di riciclaggio 2030<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Tutti i rifiuti di imballaggio<\/td>\n<td>70%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Plastica<\/td>\n<td>55%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Legno<\/td>\n<td>30%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Metalli ferrosi<\/td>\n<td>80%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Alluminio<\/td>\n<td>60%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vetro<\/td>\n<td>75%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Carta e cartone<\/td>\n<td>85%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Azioni per importatori e marchi<\/h3>\n<ul>\n<li>Verificare se ogni SKU di bevanda rientra nell'ambito del DRS nazionale.<\/li>\n<li>Identificare le esenzioni per vino, liquori, latte o altre categorie di prodotti, ove applicabile.<\/li>\n<li>Confermare i valori di deposito, i codici a barre, i marchi DRS e i requisiti di registrazione al sistema di restituzione in ogni Stato membro.<\/li>\n<li>Modellare il flusso di cassa dei depositi, le commissioni di gestione, la logistica inversa e l'inventario invenduto.<\/li>\n<li>Mantenere separati i requisiti DRS nazionali dalle etichette di imballaggio armonizzate a livello UE.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>7) Requisiti chimici e PFAS<\/h2>\n<p><strong>Dal 12 agosto 2026, gli imballaggi a contatto con gli alimenti immessi sul mercato UE devono rispettare tre limiti PPWR PFAS: 25 ppb, 250 ppb e 50 ppm, ciascuno con un diverso ambito di misurazione.<\/strong><\/p>\n<p>Gli imballaggi a contatto con gli alimenti non devono essere immessi sul mercato UE quando le concentrazioni di PFAS sono pari o superiori a uno qualsiasi dei valori limite stabiliti nell'articolo 5, paragrafo 5, a meno che un altro atto giuridico UE non vieti gi\u00e0 l'imballaggio a un limite inferiore o altrimenti applicabile.<\/p>\n<table class=\"bioleader-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Limite PPWR PFAS<\/th>\n<th>Ambito<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>25 ppb<\/strong><\/td>\n<td>Qualsiasi singolo PFAS misurato mediante analisi mirata PFAS. I PFAS polimerici sono esclusi da questa quantificazione mirata.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>250 ppb<\/strong><\/td>\n<td>La somma di PFAS misurata mediante analisi mirata PFAS, ove applicabile dopo la degradazione preliminare dei precursori. I PFAS polimerici sono esclusi da questa quantificazione mirata.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>50 ppm<\/strong><\/td>\n<td>PFAS, inclusi i PFAS polimerici.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Se il fluoro totale supera <strong>50 mg\/kg<\/strong>, il fornitore, il produttore, l'importatore o l'utilizzatore a valle interessato potrebbe essere tenuto a fornire prove che distinguano il fluoro misurato come PFAS dal fluoro misurato come non-PFAS, affinch\u00e9 la documentazione tecnica dell'allegato VII possa essere predisposta.<\/p>\n<h3>Orientamenti della Commissione 2026: verifica graduale del PFAS<\/h3>\n<p>Gli orientamenti della Commissione europea del giugno 2026 spiegano che attualmente <strong>non esiste una metodologia di prova UE armonizzata per il PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti<\/strong>. Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, la Commissione raccomanda un approccio analitico graduale piuttosto che trattare il fluoro totale e le misurazioni mirate del PFAS come lo stesso test.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Fase 1 \u2014 Fluoro totale:<\/strong> Se il fluoro totale \u00e8 inferiore a <strong>50 mg\/kg<\/strong>, il campione potrebbe essere considerato conforme secondo l'approccio di applicazione raccomandato dalla Commissione.<\/li>\n<li><strong>Fase 2 \u2014 Indagine sulla fonte del fluoro:<\/strong> Se il fluoro totale supera 50 mg\/kg, metodi come la pirolisi-GC\/MS possono essere utilizzati per determinare se il fluoro \u00e8 organico o inorganico. Se il fluoro organico \u00e8 inferiore a 50 mg\/kg, il campione potrebbe essere considerato conforme secondo l'approccio raccomandato.<\/li>\n<li><strong>Fase 3 \u2014 Verifica mirata e dei precursori:<\/strong> Si raccomanda l'analisi TOP diretta per verificare la conformit\u00e0 ai limiti di concentrazione di <strong>25 \u00b5g\/kg<\/strong> e <strong>250 \u00b5g\/kg<\/strong> laddove sia richiesta un'ulteriore verifica.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"bioleader-key-takeaway\">\n<p><strong>Interpretazione dei test sul PFAS:<\/strong> Lo screening del fluoro totale e l'analisi mirata del PFAS rispondono a diverse domande analitiche. Un risultato del fluoro totale non deve essere confrontato direttamente con un risultato mirato di 25 ppb o 250 ppb di PFAS come se si misurasse lo stesso parametro. La Commissione afferma inoltre che, sulla base delle prove attualmente disponibili, i campioni conformi alla Fase 1 erano anche conformi alle Fasi 2 e 3.<\/p>\n<\/div>\n<p>La conformit\u00e0 deve essere dimostrata nella documentazione tecnica. Una dichiarazione generica del fornitore non \u00e8 sufficiente quando il prodotto, il campione, il metodo, il rivestimento, il lotto di produzione o l'ambito del rapporto non possono essere identificati.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente rilevante per la fibra stampata e i contenitori per alimenti resistenti al grasso. Gli acquirenti che valutano <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/stoviglie-in-bagassa-di-canna-da-zucchero\/\" target=\"_blank\"><strong>soluzioni di stoviglie monouso in bagassa di canna da zucchero<\/strong><\/a> dovrebbero confermare se le prove sul PFAS coprono l'articolo naturale o bianco selezionato, il sistema barriera e lo SKU finito.<\/p>\n<h3>Aggiornamento post-applicazione 2026: scorte di PFAS e regole di immissione sul mercato<\/h3>\n<p>Gli orientamenti della Commissione del 2026 chiariscono che il PPWR <strong>non<\/strong> prevede un periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS. Gli imballaggi immessi sul mercato UE dopo <strong>12 agosto 2026<\/strong> devono rispettare i limiti di PFAS dell'articolo 5, paragrafo 5.<\/p>\n<p>Gli imballaggi a contatto con gli alimenti gi\u00e0 immessi sul mercato UE prima del 12 agosto 2026 possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati esclusivamente a causa dei nuovi limiti di PFAS. Gli orientamenti della Commissione affermano inoltre che non esiste alcuna eccezione speciale per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.<\/p>\n<div class=\"bioleader-note-box\">\n<p><strong>Nota per l'importatore:<\/strong> Per gli imballaggi importati o i prodotti imballati, gli orientamenti della Commissione identificano <strong>l'immissione in libera pratica al termine della procedura doganale<\/strong> come timestamp rilevante per l'immissione sul mercato. La data di produzione da sola non dovrebbe quindi essere utilizzata per determinare se l'imballaggio importato si qualifica come stock pre-12 di agosto 2026.<\/p>\n<\/div>\n<h3>File di verifica PFAS consigliato<\/h3>\n<ul>\n<li>SKU esatto e descrizione del prodotto campionato.<\/li>\n<li>Uso a contatto con gli alimenti e struttura dei componenti.<\/li>\n<li>Formulazione in fibra stampata naturale o bianca.<\/li>\n<li>Rivestimento barriera o trattamento anti-grasso.<\/li>\n<li>Risultato del fluoro totale quando lo screening TF viene utilizzato come primo passo di verifica.<\/li>\n<li>Caratterizzazione del fluoro organico o inorganico quando \u00e8 richiesta un'indagine aggiuntiva sulla fonte del fluoro.<\/li>\n<li>Risultati individuali mirati PFAS quando \u00e8 richiesta un'analisi mirata.<\/li>\n<li>Somma dei risultati mirati PFAS quando \u00e8 richiesta un'analisi mirata.<\/li>\n<li>Informazioni sul precursore o sull'analisi TOP, ove applicabile.<\/li>\n<li>Metodo di prova, laboratorio, limite di segnalazione e data di prova.<\/li>\n<li>Dichiarazione del fornitore sull'aggiunta intenzionale di PFAS.<\/li>\n<li>Requisito di notifica delle modifiche per prodotti chimici, rivestimenti, additivi o processi di produzione.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"bioleader-note-box\">\n<p><strong>Nota sulla dichiarazione:<\/strong> \u201cPFAS-free\u201d non dovrebbe essere presentato come una dichiarazione illimitata a meno che l'ambito della dichiarazione, il metodo analitico, il campione, il limite di segnalazione e la costruzione del prodotto non siano chiaramente definiti. La certificazione di compostabilit\u00e0 non dimostra automaticamente la conformit\u00e0 PFAS.<\/p>\n<\/div>\n<p>Per un flusso di lavoro pi\u00f9 dettagliato di test e revisione delle dichiarazioni, vedere <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/imballaggi-privi-di-pfas-nel-2025-cosa-significa-realmente-e-come-verificare-la-conformita\/\" target=\"_blank\"><strong>cosa significa imballaggio PFAS-free e come gli acquirenti possono verificarlo<\/strong><\/a>.<\/p>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>8) Contesto di mercato\u2014Perch\u00e9 questo \u00e8 importante commercialmente<\/h2>\n<p><strong>Un catalogo di imballaggi non dovrebbe essere descritto come universalmente conforme a PPWR perch\u00e9 la conformit\u00e0 dipende dallo SKU esatto, dai componenti, dal ruolo dell'operatore economico, dal mercato di destinazione e dalla data applicabile.<\/strong><\/p>\n<p>L'ultimo aggiornamento pubblicato da Eurostat sui rifiuti di imballaggio riporta che nel 2023:<\/p>\n<ul>\n<li>L'UE ha generato <strong>79,7 milioni di tonnellate<\/strong> di rifiuti di imballaggio.<\/li>\n<li>I rifiuti di imballaggio hanno raggiunto una media di <strong>177.8 kg per abitante<\/strong>.<\/li>\n<li>I rifiuti di imballaggio in plastica hanno raggiunto una media di <strong>35.3 kg per persona<\/strong>.<\/li>\n<li>L'UE ha riciclato <strong>42.1%<\/strong> dei rifiuti di imballaggio in plastica generati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Queste cifre rappresentano un miglioramento rispetto al 2022, ma i rifiuti di imballaggio rimangono una questione politica e di approvvigionamento importante.<\/p>\n<p>Importatori, rivenditori, distributori, gruppi di ristorazione e marchi alimentari possono sempre pi\u00f9 spesso chiedere ai fornitori di fornire:<\/p>\n<ul>\n<li>Dati materiali specifici del prodotto.<\/li>\n<li>Supporto alla documentazione tecnica dell'Allegato VII.<\/li>\n<li>Prove di conformit\u00e0 PFAS.<\/li>\n<li>Informazioni sulla progettazione per la riciclabilit\u00e0.<\/li>\n<li>Tracciabilit\u00e0 del contenuto riciclato.<\/li>\n<li>Prove di compostabilit\u00e0 per gli articoli di cui all'Articolo 9.<\/li>\n<li>Informazioni sul mercato EPR e DRS.<\/li>\n<li>Supporto per grafica e controllo delle dichiarazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diverse tazze di carta, ciotole, scatole, sacchetti, rivestimenti e coperchi possono richiedere diversi pacchetti di documenti. Gli acquirenti possono rivedere i formati disponibili tramite la <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/categoria-di-prodotto\/imballaggi-alimentari-in-carta\/\" target=\"_blank\"><strong>categoria di imballaggi alimentari in carta<\/strong><\/a>, di Bioleader\u00ae, ma la conformit\u00e0 deve comunque essere confermata per la costruzione selezionata.<\/p>\n<p>Un fornitore dovrebbe evitare di promettere una \u201cconformit\u00e0 PPWR\u201d universale per l'intero catalogo. La preparazione PPWR deve essere verificata per prodotto, componente, uso previsto, ruolo dell'operatore economico, mercato di destinazione e data applicabile.<\/p>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>9) Piano di implementazione 12-Week PPWR per importatori e marchi<\/h2>\n<p><strong>Un programma PPWR praticabile dovrebbe convertire i requisiti legali in proprietari assegnati, campi dati a livello di SKU, prove del fornitore, porte di approvazione e date di revisione.<\/strong><\/p>\n<h3>Settimane 1\u20132 | Mobilitare e mappare<\/h3>\n<ul>\n<li>Nominare un responsabile PPWR e definire la RACI interna.<\/li>\n<li>Identificare se l'azienda agisce come importatore, produttore, fabbricante, distributore, fornitore di servizi di evasione ordini o operatore di marchio proprio.<\/li>\n<li>Mappare gli SKU alle famiglie di materiali e alle categorie di imballaggio PPWR.<\/li>\n<li>Segnalare gli imballaggi in plastica a contatto con gli alimenti sensibili.<\/li>\n<li>Identificare i formati di bevande soggetti a DRS.<\/li>\n<li>Avviare una richiesta di dati ai fornitori che copra documentazione tecnica, costruzione del materiale, contenuto riciclato, compostabilit\u00e0, PFAS ed etichettatura.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Settimane 3\u20134 | Screening dei rischi<\/h3>\n<ul>\n<li>Valutare ogni SKU rispetto al quadro emergente di progettazione per il riciclo.<\/li>\n<li>Identificare inchiostri, adesivi, etichette, rivestimenti, chiusure, finestre, pigmenti e componenti aggiuntivi che possono influire sulla selezionabilit\u00e0 o sul riciclo.<\/li>\n<li>Per bagassa, bicchieri di carta e ciotole di carta, identificare additivi per resistenza a umido, rivestimenti barriera, laminazioni e materiali per i coperchi.<\/li>\n<li>Per i prodotti CPLA, confermare la formulazione, l'ambito di resistenza al calore, la documentazione di compostabilit\u00e0 e la comunicazione sullo smaltimento.<\/li>\n<li>Verificare gli imballaggi a contatto con gli alimenti rispetto all'articolo 5, paragrafo 5, utilizzando l'approccio di verifica PFAS applicabile della Commissione.<\/li>\n<li>Preparare aree grafiche flessibili per future etichette armonizzate senza stampare simboli speculativi.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Settimane 5\u20136 | Ridisegno e approvvigionamento<\/h3>\n<ul>\n<li>Sostituire componenti di imballaggio inutilmente complessi o incompatibili.<\/li>\n<li>Allineare inchiostri, adesivi, rivestimenti e pigmenti ai criteri previsti di progettazione per il riciclo.<\/li>\n<li>Valutare la fornitura di materiali riciclati post-consumo dove legalmente e tecnicamente appropriato.<\/li>\n<li>Separare i requisiti per la plastica riciclata a contatto con gli alimenti dagli obiettivi generali di contenuto riciclato.<\/li>\n<li>Definire garanzie dei fornitori, registri di tracciabilit\u00e0 e dati di calcolo a livello di stabilimento.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Settimane 7\u20138 | Documentazione e test<\/h3>\n<ul>\n<li>Creare fascicoli tecnici in stile Allegato VII per gli SKU prioritari.<\/li>\n<li>Registrare la composizione del materiale e il peso dei componenti.<\/li>\n<li>Preparare il percorso delle prove di conformit\u00e0 per gli articoli da 5 a 12.<\/li>\n<li>Esaminare i rapporti PFAS, le dichiarazioni e la mappatura dei campioni.<\/li>\n<li>Eseguire test pertinenti per delaminazione, trasferimento di inchiostro, perdite, resistenza al calore, compattazione, rilevamento, selezione e separazione dei componenti.<\/li>\n<li>Documentare quali prove sono interne, emesse dal fornitore, testate in laboratorio o certificate in modo indipendente.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Settimane 9\u201310 | Etichettatura e preparazione digitale<\/h3>\n<ul>\n<li>Registrare gli identificativi di registrazione EPR per Stato membro.<\/li>\n<li>Registrare lo stato DRS e le informazioni sui sistemi di deposito nazionali.<\/li>\n<li>Preparare campi dati controllati per composizione del materiale e istruzioni di smaltimento.<\/li>\n<li>Configurare una pagina di destinazione QR manutenibile dove viene utilizzato o richiesto un codice QR.<\/li>\n<li>Assicurarsi che le dichiarazioni volontarie di contenuto riciclato o ambientali non superino le prove disponibili.<\/li>\n<li>Monitorare gli atti di esecuzione degli articoli 12 e 13.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Settimana 11 | Controlli legali e commerciali<\/h3>\n<ul>\n<li>Aggiornare l'accordo sulla qualit\u00e0 dei fornitori.<\/li>\n<li>Aggiungere garanzie sul contenuto riciclato e requisiti di catena di custodia.<\/li>\n<li>Aggiungere clausole di notifica di modifiche alla formulazione e ai materiali.<\/li>\n<li>Aggiungere clausole di documentazione e test PFAS.<\/li>\n<li>Aggiungere controlli sull'ambito dei certificati e sull'uso dei loghi.<\/li>\n<li>Aggiungere diritti di conservazione dei documenti e di audit.<\/li>\n<li>Modellare commissioni DRS, depositi, costi di gestione e oneri EPR.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Settimana 12 | Avvio e revisione<\/h3>\n<ul>\n<li>Sperimentare il processo in uno o due Stati membri prioritari.<\/li>\n<li>Esaminare le lacune nei dati di prodotto, nella registrazione nazionale, nelle etichette e nei fascicoli tecnici.<\/li>\n<li>Monitorare le domande di clienti e autorit\u00e0.<\/li>\n<li>Costruire una tabella di marcia di implementazione 2026\u20132030.<\/li>\n<li>Costruire una tabella di marcia separata 2030\u20132038 per migliorare gli imballaggi di grado C o B verso il grado A o B.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Prima dell'approvazione del fornitore, i team di approvvigionamento possono anche utilizzare i criteri pratici in <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/come-gli-importatori-valutano-i-fornitori-di-imballaggi-compostabili-lista-di-controllo\/\" target=\"_blank\"><strong>Come gli importatori valutano i fornitori di imballaggi compostabili<\/strong><\/a>.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image alignnone\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-24164 bioleader-blog-image\" title=\"Piano di implementazione PPWR di 12 settimane\" src=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/12-week-PPWR-implementation-plan.jpg\" alt=\"Piano di implementazione 12-week UE PPWR per importatori e marchi di imballaggio\" width=\"1536\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/12-week-PPWR-implementation-plan.jpg 1536w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/12-week-PPWR-implementation-plan-600x400.jpg 600w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/12-week-PPWR-implementation-plan-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/12-week-PPWR-implementation-plan-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/12-week-PPWR-implementation-plan-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/12-week-PPWR-implementation-plan-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1536px) 100vw, 1536px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Piano di implementazione 12-week PPWR<\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>10) Modello di campi ERP e PLM per bagassa, ciotole di carta, bicchieri di carta, PLA e CPLA<\/h2>\n<p><strong>Un fascicolo tecnico PPWR difendibile collega un singolo SKU ai suoi materiali, componenti, rapporti di prova, documenti di conformit\u00e0, etichette e registri di controllo delle modifiche del fornitore.<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>Utilizzare campi controllati a livello di SKU per prepararsi alle scadenze del 2026, 2028, 2030, 2035, 2038 e 2040 PPWR.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Identificazione principale<\/h3>\n<ul>\n<li>SKU e codice prodotto interno.<\/li>\n<li>GTIN o EAN.<\/li>\n<li>Livello di imballaggio: primario, secondario o terziario.<\/li>\n<li>Ruolo dell'operatore economico UE.<\/li>\n<li>Produttore e sito di produzione.<\/li>\n<li>Importatore e contatto UE responsabile.<\/li>\n<li>Stati membri in cui l'imballaggio \u00e8 immesso sul mercato.<\/li>\n<li>Identificativi di registrazione EPR.<\/li>\n<li>Stato DRS.<\/li>\n<li>Metodo di identificazione del lotto o seriale.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Materiale e costruzione<\/h3>\n<ul>\n<li>Materiale predominante secondo la categoria PPWR applicabile.<\/li>\n<li>Quota di materiale in peso.<\/li>\n<li>Elenco dei componenti, inclusi corpo, coperchio, rivestimento, rivestimento, etichetta, adesivo, inchiostro, vernice, manicotto e finestra.<\/li>\n<li>Tipo di barriera o rivestimento.<\/li>\n<li>Identificazione del pigmento o masterbatch.<\/li>\n<li>Peso del componente e separabilit\u00e0.<\/li>\n<li>Fornitore e versione della formulazione.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Riciclabilit\u00e0 e progettazione per il riciclo<\/h3>\n<ul>\n<li>Categoria di imballaggio applicabile.<\/li>\n<li>Grado target provvisorio.<\/li>\n<li>Versione della metodologia ufficiale utilizzata.<\/li>\n<li>Caratteristiche di selezionabilit\u00e0.<\/li>\n<li>Componenti separabili.<\/li>\n<li>Compatibilit\u00e0 con il riciclo del materiale.<\/li>\n<li>Test MRF o di selezione pertinenti.<\/li>\n<li>Percorso previsto di riciclo su scala.<\/li>\n<li>Azione di riprogettazione e data di completamento target.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Contenuto riciclato per componenti in plastica<\/h3>\n<ul>\n<li>Categoria target applicabile dell'articolo 7.<\/li>\n<li>Percentuale target per il 2030 e il 2040.<\/li>\n<li>Stato di esenzione.<\/li>\n<li>Percentuale di contenuto riciclato post-consumo.<\/li>\n<li>Stabilimento di produzione.<\/li>\n<li>Periodo di media annuale.<\/li>\n<li>Origine della materia prima.<\/li>\n<li>Prova della catena di custodia.<\/li>\n<li>Metodo di verifica e versione.<\/li>\n<li>Prova di conformit\u00e0 del contatto alimentare per plastica riciclata, se applicabile.<\/li>\n<li>Link alla prova di audit.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Compostabilit\u00e0<\/h3>\n<ul>\n<li>Articolo 9(1) voce obbligatoria: s\u00ec o no.<\/li>\n<li>Articolo 9(2) requisito nazionale: s\u00ec o no.<\/li>\n<li>Standard di compostaggio industriale.<\/li>\n<li>Requisito di compostaggio domestico, se applicabile.<\/li>\n<li>Numero di certificato o rapporto.<\/li>\n<li>Codice prodotto coperto, spessore, formulazione, inchiostro, rivestimento e adesivo.<\/li>\n<li>Titolare del certificato.<\/li>\n<li>Laboratorio di prova o organismo di certificazione.<\/li>\n<li>Data di validit\u00e0 o di revisione.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Etichettatura e informazioni digitali<\/h3>\n<ul>\n<li>Paragrafo applicabile dell'articolo 12.<\/li>\n<li>Atto di esecuzione applicabile e versione.<\/li>\n<li>Scadenza aziendale effettiva.<\/li>\n<li>Stato di transizione delle scorte vecchie.<\/li>\n<li>Etichetta materiale armonizzata.<\/li>\n<li>Set linguistico.<\/li>\n<li>Marchio DRS.<\/li>\n<li>Marchio di imballaggio riutilizzabile.<\/li>\n<li>URL del QR o del supporto digitale.<\/li>\n<li>Codice materiale.<\/li>\n<li>Percorso di smaltimento.<\/li>\n<li>Identificativo EPR.<\/li>\n<li>Dichiarazione di contenuto riciclato, se utilizzata.<\/li>\n<li>Registro di approvazione delle dichiarazioni ambientali.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Sostanze chimiche e PFAS<\/h3>\n<ul>\n<li>Imballaggio a contatto con gli alimenti: s\u00ec o no.<\/li>\n<li>Risultato del fluoro totale in mg\/kg dove viene utilizzato lo screening TF.<\/li>\n<li>Spiegazione del fluoro PFAS e non PFAS dove \u00e8 necessaria un'ulteriore indagine sulla fonte del fluoro.<\/li>\n<li>Risultato individuale del PFAS mirato in ppb dove \u00e8 richiesta un'analisi mirata.<\/li>\n<li>Somma dei risultati del PFAS mirato in ppb dove \u00e8 richiesta un'analisi mirata.<\/li>\n<li>Informazioni sul precursore o sull'analisi TOP, ove applicabile.<\/li>\n<li>Evidenze pertinenti al requisito di 50 ppm di PFAS, incluso il PFAS polimerico.<\/li>\n<li>Metodo di prova.<\/li>\n<li>Limite di segnalazione.<\/li>\n<li>Laboratorio e numero del rapporto.<\/li>\n<li>Prodotto campionato, colore, rivestimento e lotto di produzione.<\/li>\n<li>Dichiarazione del fornitore sull'aggiunta intenzionale di PFAS.<\/li>\n<li>Posizione delle evidenze di conformit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Logistica e minimizzazione dell'imballaggio<\/h3>\n<ul>\n<li>Dimensioni e peso dell'unit\u00e0.<\/li>\n<li>Rapporto dello spazio vuoto dove applicabile.<\/li>\n<li>Dimensioni dell'imballaggio di vendita.<\/li>\n<li>Dimensioni del cartone master.<\/li>\n<li>Configurazione del pallet.<\/li>\n<li>Ottimizzazione dell'imballaggio per il trasporto.<\/li>\n<li>Tasso di danni e perdita di prodotto.<\/li>\n<li>Giustificazione rispetto ai criteri di prestazione dell'Allegato IV.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Aggiunte specifiche per categoria<\/h3>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/categoria-di-prodotto\/ciotola-in-bagassa\/\" target=\"_blank\">Ciotole in bagassa di canna da zucchero<\/a>:<\/strong> Registrare l'additivo per la resistenza a umido, il sistema di resistenza al grasso, le evidenze PFAS, le indicazioni per il riempimento a caldo, l'ambito del microonde, il materiale del coperchio, il peso del prodotto e le evidenze di compostabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Bicchieri e ciotole di carta:<\/strong> Registrare la fonte del cartoncino, il PE, il PLA, il rivestimento a base acqua o altro, il peso del rivestimento, il test di delaminazione, l'adesivo, l'inchiostro, il materiale del coperchio, il percorso di riciclabilit\u00e0 e l'ambito di compostabilit\u00e0 dove dichiarato.<\/p>\n<p><strong>Bicchieri freddi in PLA:<\/strong> Registrare la formulazione del PLA, la limitazione per bevande fredde, i requisiti di conservazione, il materiale del coperchio, l'ambito di compostabilit\u00e0 del prodotto finito, la mappatura delle certificazioni, il sistema di stampa e le indicazioni di smaltimento per il mercato di destinazione.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/posate-cpla-un-utensile-compostabile-certificato\/\" target=\"_blank\">posate in CPLA<\/a>:<\/strong> Registrare la formulazione, il pigmento, la cristallinit\u00e0, le indicazioni sulle prestazioni termiche, l'ambito di compostabilit\u00e0 del prodotto finito, il materiale dell'involucro, la stampa e le istruzioni di smaltimento.<\/p>\n<p>Gli importatori che cercano una panoramica pi\u00f9 ampia su amido di mais, CPLA, set avvolti e posate sfuse possono anche consultare la <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/posate-biodegradabili-e-compostabili\/\" target=\"_blank\"><strong>pagina delle soluzioni per posate compostabili Bioleader\u00ae<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/PPWR_Compliance_Kit_Bioleader.xlsx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Scarica il file Excel del Kit di conformit\u00e0 PPWR<\/strong><\/a><\/p>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>11) Checklist di audit per importatori e brand<\/h2>\n<p><strong>Un file PPWR pronto per l'acquirente dovrebbe consentire a un importatore di tracciare ogni dichiarazione di conformit\u00e0 fino al tipo di imballaggio, componente, rapporto, fornitore e data di approvazione esatti.<\/strong><\/p>\n<h3>Prima dell'importazione<\/h3>\n<ul>\n<li>Confermare il ruolo corretto di operatore economico.<\/li>\n<li>Verificare che il produttore abbia completato la valutazione di conformit\u00e0 applicabile.<\/li>\n<li>Ottenere la dichiarazione di conformit\u00e0 UE.<\/li>\n<li>Esaminare il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII.<\/li>\n<li>Confermare l'identificazione di produttore e importatore.<\/li>\n<li>Controllare la tracciabilit\u00e0 per tipo, lotto o numero di serie.<\/li>\n<li>Esaminare lo stato di attuazione dell'articolo 12 e la prontezza delle grafiche.<\/li>\n<li>Confermare la conformit\u00e0 al contatto alimentare PFAS rispetto all'articolo 5, paragrafo 5, utilizzando prove appropriate all'approccio di verifica graduale applicabile della Commissione.<\/li>\n<li>Verificare i requisiti applicabili di EPR e di registrazione del produttore.<\/li>\n<li>Confermare lo stato del DRS per Stato membro.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Al ricevimento della merce<\/h3>\n<ul>\n<li>Controllare lo SKU fornito rispetto al fascicolo tecnico.<\/li>\n<li>Verificare materiale, colore, rivestimento, coperchio e stampa del prodotto.<\/li>\n<li>Controllare la tracciabilit\u00e0 del lotto.<\/li>\n<li>Confermare che non sia avvenuto alcun cambiamento non approvato di fornitore o formulazione.<\/li>\n<li>Testare qualsiasi codice QR o supporto digitale utilizzato sul prodotto.<\/li>\n<li>Verificare il marchio DRS dove applicabile.<\/li>\n<li>Conservare campioni rappresentativi dove richiesto dal sistema di qualit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Revisione trimestrale o periodica<\/h3>\n<ul>\n<li>Esaminare la validit\u00e0 dei certificati e l'ambito di applicazione del prodotto.<\/li>\n<li>Esaminare i dati sul contenuto di riciclato a livello di stabilimento.<\/li>\n<li>Esaminare gli aggiornamenti dei documenti PFAS e relativi al contatto alimentare.<\/li>\n<li>Esaminare le modifiche nazionali relative a EPR e DRS.<\/li>\n<li>Esaminare gli atti delegati e di esecuzione della Commissione.<\/li>\n<li>Esaminare le norme armonizzate e le specifiche comuni.<\/li>\n<li>Verificare che le dichiarazioni su sito web, catalogo, cartone e distributore rimangano coerenti con le prove tecniche.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>12) KPI PPWR da gestire<\/h2>\n<p><strong>I progressi PPWR dovrebbero essere misurati in base alla copertura degli SKU e alla completezza delle prove, piuttosto che al numero di dichiarazioni di sostenibilit\u00e0 mostrate in un catalogo.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Percentuale di SKU con mappatura completa di materiali e componenti.<\/li>\n<li>Percentuale di SKU con fascicolo tecnico in stile allegato VII.<\/li>\n<li>Percentuale di SKU con flusso di lavoro approvato per la dichiarazione di conformit\u00e0 UE.<\/li>\n<li>Percentuale di SKU di imballaggi a contatto con alimenti esaminati rispetto all'articolo 5, paragrafo 5, utilizzando prove documentate e specifiche del prodotto PFAS.<\/li>\n<li>Percentuale di SKU sottoposti a screening provvisorio per i gradi A, B o C.<\/li>\n<li>Percentuale del volume di vendite previsto per raggiungere il grado A o B.<\/li>\n<li>Percentuale di formati di imballaggio in plastica mappati alla corretta categoria di destinazione dell'articolo 7.<\/li>\n<li>Percentuale di imballaggi in plastica applicabili che soddisfano l'obiettivo previsto di contenuto riciclato.<\/li>\n<li>Percentuale di prodotti di cui all'articolo 9 con prove di compostabilit\u00e0 del prodotto finito corrispondenti.<\/li>\n<li>Percentuale di grafiche di imballaggio allineate agli atti di esecuzione pi\u00f9 recenti dell'articolo 12.<\/li>\n<li>Percentuale di collegamenti a supporti digitali che superano i controlli periodici di accuratezza.<\/li>\n<li>Percentuale di SKU di bevande applicabili registrati nel DRS nazionale corretto.<\/li>\n<li>Andamento del tasso di restituzione del DRS nazionale verso l'obiettivo 90%.<\/li>\n<li>Percentuale di accordi con fornitori contenenti clausole di notifica delle modifiche, PFAS, documentali e di audit.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section class=\"bioleader-solution-box\">\n<h2>Bioleader\u00ae Supporto per l'approvvigionamento di imballaggi orientati a PPWR<\/h2>\n<p>Per importatori, distributori, marchi di foodservice e acquirenti private label, Bioleader\u00ae pu\u00f2 supportare la revisione a livello di prodotto su stoviglie in bagassa di canna da zucchero, bicchieri e ciotole di carta, bicchieri freddi PLA, prodotti in amido di mais e posate compostabili.<\/p>\n<p>A seconda dello SKU selezionato e del mercato di destinazione, la revisione pu\u00f2 includere specifiche di prodotto, informazioni su materiali e componenti, documentazione disponibile sul contatto alimentare, supporto alla compostabilit\u00e0, rapporti relativi a PFAS, dati di imballaggio, indicazioni applicative e mappatura certificato-prodotto.<\/p>\n<p>Gli acquirenti possono esaminare le famiglie di prodotti disponibili tramite il <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/catalogo-listino-prezzi\/\" target=\"_blank\"><strong>catalogo Bioleader\u00ae e la panoramica dei prodotti<\/strong><\/a> o <a href=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/it\/contattateci\/\" target=\"_blank\"><strong>contattare Bioleader\u00ae per la conferma dei documenti specifici del prodotto e per un preventivo<\/strong><\/a>.<\/p>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section class=\"bioleader-faq-section\">\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<h3>Quando ha iniziato ad applicarsi PPWR?<\/h3>\n<p>Il regolamento (UE) 2025\/40 \u00e8 entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026. Tuttavia, molti requisiti specifici hanno date di applicazione successive o condizionate, pertanto le aziende devono esaminare separatamente ogni articolo pertinente.<\/p>\n<h3>Quali imballaggi per t\u00e8, caff\u00e8 e prodotti ortofrutticoli devono essere compostabili entro il 2028?<\/h3>\n<p>Entro il 12 febbraio 2028, le bustine di t\u00e8, caff\u00e8 o altre bevande permeabili, le unit\u00e0 monouso morbide da smaltire insieme al prodotto e le etichette adesive applicate a frutta e verdura devono essere conformi alla norma applicabile sul compostaggio industriale. La compatibilit\u00e0 con il compostaggio domestico \u00e8 inoltre richiesta laddove uno Stato membro lo richieda.<\/p>\n<h3>Quando diventano obbligatori i gradi di riciclabilit\u00e0?<\/h3>\n<p>Gli imballaggi devono soddisfare il grado di riciclabilit\u00e0 A, B o C a partire dal 1\u00b0 gennaio 2030 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dei pertinenti atti delegati dell'articolo 6, se successivo. Dal 1\u00b0 gennaio 2038, gli imballaggi devono generalmente soddisfare il grado A o B.<\/p>\n<h3>Come deve essere calcolato il contenuto di riciclato per gli imballaggi in plastica?<\/h3>\n<p>La metodologia PPWR richiesta dall'articolo 7 deve essere adottata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026. Le percentuali sono calcolate per tipo e formato di imballaggio come media per stabilimento di produzione e anno. La decisione di esecuzione (UE) 2026\/1425 della Commissione si applica specificamente alle bottiglie per bevande in plastica monouso ai sensi della direttiva (UE) 2019\/904 e non deve essere considerata la metodologia completa per ogni categoria di imballaggi in plastica PPWR.<\/p>\n<h3>\u00c8 possibile dichiarare il contenuto di riciclato sull'imballaggio prima del 2028?<\/h3>\n<p>Un'azienda pu\u00f2 formulare un'indicazione di contenuto di riciclato supportata secondo le norme attualmente applicabili. Una volta applicabili i requisiti dell'articolo 12 PPWR, un'etichetta che indica il contenuto di riciclato deve seguire le specifiche PPWR pertinenti e utilizzare la metodologia applicabile dell'articolo 7. La data PPWR pertinente \u00e8 il 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione applicabile, se successiva.<\/p>\n<h3>Quali formati di imballaggio sono coperti dall'obiettivo di raccolta differenziata del 90%?<\/h3>\n<p>Entro il 1\u00b0 gennaio 2029, gli Stati membri devono garantire almeno il 90% di raccolta differenziata in peso per le bottiglie per bevande in plastica monouso e i contenitori per bevande in metallo monouso con capacit\u00e0 fino a tre litri, fatte salve le esenzioni PPWR.<\/p>\n<h3>Quando sono richieste le etichette armonizzate per imballaggi e contenitori per rifiuti?<\/h3>\n<p>Il PPWR ha fissato il 12 agosto 2026 come termine legale per l'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione per i sistemi di etichettatura. Le etichette armonizzate per i materiali di imballaggio si applicano generalmente dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti pertinenti, se successivo. Le etichette per i contenitori per rifiuti sono richieste entro il 12 agosto 2028 o 30 mesi dopo l'adozione dei pertinenti atti di esecuzione, se successivo. Le aziende dovrebbero verificare lo stato attuale di pubblicazione e di entrata in vigore degli atti di esecuzione applicabili prima di finalizzare le opere grafiche.<\/p>\n<h3>Quali limiti PFAS si applicano agli imballaggi a contatto con gli alimenti?<\/h3>\n<p>Dal 12 agosto 2026, gli imballaggi a contatto con gli alimenti non devono contenere PFAS a concentrazioni pari o superiori a 25 ppb per qualsiasi singolo PFAS mirato, 250 ppb per la somma dei PFAS mirati, o 50 ppm per PFAS inclusi i PFAS polimerici. La guida della Commissione del 2026 raccomanda un approccio di applicazione graduale che inizia con lo screening del fluoro totale. Se il fluoro totale \u00e8 inferiore a 50 mg\/kg, il campione potrebbe essere considerato conforme al primo passaggio di screening. Laddove sia necessaria un'ulteriore analisi, possono essere utilizzate l'indagine sulla fonte del fluoro e l'analisi mirata o dei precursori, a seconda della necessit\u00e0 di verifica applicabile.<\/p>\n<h3>Gli imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS prodotti prima del 12 agosto 2026 possono ancora essere venduti?<\/h3>\n<p>Non esiste una transizione speciale PPWR per smaltire le scorte di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS immesse sul mercato dell'UE dopo il 12 agosto 2026. Gli imballaggi gi\u00e0 immessi sul mercato prima di tale data possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati esclusivamente a causa dei limiti PFAS dell'articolo 5, paragrafo 5. Per gli imballaggi importati o i prodotti confezionati, la guida della Commissione identifica l'immissione in libera pratica al termine della procedura doganale come momento rilevante.<\/p>\n<\/section>\n<hr \/>\n<section>\n<h2>Riferimenti ufficiali<\/h2>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2025\/40\/oj\/eng\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento (UE) 2025\/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio<span class=\"wpil-link-icon\" title=\"Il link porta a un sito esterno.\" style=\"margin: 0 0 0 5px;\"><svg width=\"24\" height=\"24\" style=\"height:16px; width:16px; fill:#000000; stroke:#000000; display:inline-block;\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:svg=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><g id=\"wpil-svg-outbound-1-icon-path\" transform=\"matrix(0.046875,0,0,0.046875,0.0234375,0.02343964)\">\r\n                            <path d=\"M 473.563,227.063 407.5,161 262.75,305.75 c -25,25 -49.563,41 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xmlns:svg=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><use href=\"#wpil-svg-outbound-1-icon-path\"><\/use><\/svg><\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/environment.ec.europa.eu\/publications\/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Commissione europea DG Ambiente \u2014 FAQ sul regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), 3 agosto 2026<span class=\"wpil-link-icon\" title=\"Il link porta a un sito esterno.\" style=\"margin: 0 0 0 5px;\"><svg width=\"24\" height=\"24\" style=\"height:16px; width:16px; fill:#000000; stroke:#000000; display:inline-block;\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:svg=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><use href=\"#wpil-svg-outbound-1-icon-path\"><\/use><\/svg><\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dec_impl\/2026\/1425\/oj\/eng\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decisione di esecuzione (UE) 2026\/1425 della Commissione sul contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande in plastica monouso<span class=\"wpil-link-icon\" title=\"Il link porta a un sito esterno.\" style=\"margin: 0 0 0 5px;\"><svg width=\"24\" height=\"24\" style=\"height:16px; width:16px; fill:#000000; stroke:#000000; display:inline-block;\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:svg=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><use href=\"#wpil-svg-outbound-1-icon-path\"><\/use><\/svg><\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dec_impl\/2026\/1425\/corrigendum\/2026-07-17\/oj\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rettifica del 20 luglio 2026 della decisione di esecuzione (UE) 2026\/1425 della Commissione<span class=\"wpil-link-icon\" title=\"Il link porta a un sito esterno.\" style=\"margin: 0 0 0 5px;\"><svg width=\"24\" height=\"24\" style=\"height:16px; width:16px; fill:#000000; stroke:#000000; display:inline-block;\" viewbox=\"0 0 24 24\" 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alcuni prodotti di plastica sull'ambiente<span class=\"wpil-link-icon\" title=\"Il link porta a un sito esterno.\" style=\"margin: 0 0 0 5px;\"><svg width=\"24\" height=\"24\" style=\"height:16px; width:16px; fill:#000000; stroke:#000000; display:inline-block;\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:svg=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><use href=\"#wpil-svg-outbound-1-icon-path\"><\/use><\/svg><\/span><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/eurostat\/web\/products-eurostat-news\/w\/ddn-20251022-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Eurostat \u2014 Rifiuti di imballaggio in plastica nell'UE, dati 2023<span class=\"wpil-link-icon\" title=\"Il link porta a un sito esterno.\" style=\"margin: 0 0 0 5px;\"><svg width=\"24\" height=\"24\" style=\"height:16px; width:16px; fill:#000000; stroke:#000000; display:inline-block;\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" 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bagassa e carta kraft ai sensi del regolamento UE PPWR 2026, inclusi bicchieri, scatole e ciotole ecologici.\" srcset=\"https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ppwr-takeaway-packaging-2026.jpg 1280w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ppwr-takeaway-packaging-2026-1200x800.jpg 1200w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ppwr-takeaway-packaging-2026-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ppwr-takeaway-packaging-2026-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ppwr-takeaway-packaging-2026-18x12.jpg 18w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ppwr-takeaway-packaging-2026-600x400.jpg 600w, https:\/\/www.bioleaderpack.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ppwr-takeaway-packaging-2026-1024x682.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 480px) 100vw, 480px\" \/><br><span class=\"lwrp-list-link-title-text\">Cosa significa la bozza finale del 2026 del regolamento UE PPWR per gli imballaggi takeaway: una roadmap completa per la conformit\u00e0<\/span><\/a><\/li>                    <\/ul>\r\n                <\/div>\r\n                        <\/div>\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Revision note: This article was updated after the 12 August 2026 PPWR application date to reflect the Regulation\u2019s current application status, the European Commission\u2019s June 2026 guidance, the Commission\u2019s August 2026 PPWR FAQ, the three PFAS limit values and stepwise enforcement approach, PFAS stock-transition rules, conditional recyclability and recycled-content dates, harmonised-labelling timelines, importer duties, and 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